IL GIUDICE CONFERMA:
NEL COMMERCIO NON SI PUO’ IMPEDIRE AL LAVORATORE DI SCIOPERARE
DALLE MOTIVAZIONI
DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LIVORNO, COMUNQUE NEGATIVA E PREOCCUPANTE (INFATTI
ANDREMO IN APPELLO), EMERGONO TRE CONSEGUENZE POSITIVE PER I LAVORATORI
Livorno,
3 aprile 2013
Come
già annunciato nella nostra nota di sabato 30 marzo, il Giudice del Lavoro di
Livorno Raffaella Calò ha respinto il ricorso con cui chiedevamo che fosse
pronunciata l’antisindacalità della condotta di Unicoop Tirreno in occasione
dello sciopero dello scorso 31 dicembre, quando ci fu consegnata una lista di
dipendenti cosiddetti (o per meglio dire, così scritti) “comandati”.
Nell’analisi delle motivazioni
partiamo dai lati positivi, che al di là del respingimento del ricorso,
rimangono e rimarranno per sempre.
Ai
punti 18 e 19 della sentenza leggiamo che: << E’ indubbio che nella
specie, non vertendosi in materia di servizi pubblici essenziali, non è
ammissibile il ricorso all’istituto della precettazione; di talché, laddove
risultasse provato che la parte datoriale, anziché limitarsi a vagliare
preventivamente la disponibilità dei lavoratori a svolgere la prestazione
lavorativa, avesse esercitato sugli stessi indebite coazioni o avesse ordinato
lo svolgimento dell’attività lavorativa, la condotta dovrebbe senz’altro
dichiararsi antisindacale. A fortiori, non vertendosi in materia di servizi
pubblici essenziali, deve in questa sede ribadirsi che la parte datoriale non
ha il potere di individuare unilateralmente le prestazioni indispensabili e,
quindi, di “comandare” e di “sanzionare” i lavoratori in sciopero. >>
Premettendo
che per noi è evidente che scrivere una lista con i nomi di lavoratori
comandati, CONFIGURA SENZA DUBBIO una indebita coazione e un ordine (quindi
SIAMO IN PRESENZA di una condotta antisindacale), deduciamo comunque tre
principi fondamentali:
1- La precettazione, o lavoro
comandato, o come vogliono chiamarlo, nel commercio non esiste. Come noi
abbiamo sempre sostenuto.
2- Nessun lavoratore del commercio è sanzionabile
se, precettato o comandato, decide comunque di aderire ad uno sciopero.
3- Unicoop Tirreno, in conseguenza di
questa nostra azione giudiziaria, d’ora in poi starà più attenta al proprio
comportamento in occasione di scioperi.
TRE
ASPETTI CHE CONSIDERIAMO UNA VITTORIA, PERCHE’ STABILISCONO UNA CERTEZZA ANCHE
FUTURA PER I LAVORATORI SUL LORO DIRITTO DI SCIOPERO.
Veniamo
invece agli aspetti che ci lasciano a dir poco perplessi.
Ai
punti 10 e 11 della sentenza il giudice parla di “prassi sindacale in forza
della quale la parte datoriale, nell’imminenza di uno sciopero, vagliava la
disponibilità di alcuni lavoratori di effettuare regolarmente la propria prestazione
lavorativa”, e attesta che anche la nostra testimonianza in udienza ha
confermato questa prassi.
Ciò
che però non dice è che l’esistenza di questa “prassi” E’ COMUNQUE IRREGOLARE,
visto che un lavoratore ha la possibilità di aderire allo sciopero anche
all’ultimo momento senza avvisare il datore di lavoro. Il fatto che noi in
udienza abbiamo confermato l’esistenza di questa prassi, non significa certo
che l’abbiamo ritenuta legittima! Prima non l’avevamo mai denunciata
semplicemente perché era difficilissima da dimostrare davanti a un giudice (e
ora abbiamo dovuto purtroppo constatare che neanche quando ci sono le prove
scritte il processo è così semplice…).
Questo
della “prassi” è un concetto che compare più volte nei vari passaggi della
sentenza, ma in uno Stato di Diritto contano le “prassi” o le leggi?
Il
punto più inquietante è però il numero 13: << Non risulta per contro né
allegato né provato che i cinque lavoratori di cui alla lista siano stati fatti
destinatari di ordini, in forma scritta o orale, di presentarsi al lavoro
durante la giornata di sciopero, o siano stati minacciati di sanzioni nel caso
di inottemperanza a tale ordine. >>
Una contraddizione in termini! C’è una
lista (depositata agli atti, mai negata dall’azienda e riconosciuta dal
giudice) con scritto in intestazione “Lavoratori comandati”, ma questa stessa
lista per il giudice non costituisce un ordine per i dipendenti che vi
compaiono. Incredibile. Per il giudice probabilmente l’azienda scherzava,
quando ha redatto quell’elenco di nomi. Si rende conto, il giudice, cosa
significa per un lavoratore, nell’imminenza di uno sciopero, venire a
conoscenza che il proprio nome è in una lista di dipendenti “comandati”, quindi
obbligati ad andare a lavorare?
Proseguendo
nella lettura, ci imbattiamo nel punto 14, che parla di “prassi di relazioni
sindacali che pare consolidata poiché condivisa dalle altre sigle sindacali e
dal sindacato resistente sino alla data di proposizione del ricorso”. Anche
questo è incredibile, visto che nella nostra testimonianza abbiamo riferito che
come Usb (e prima SdL) siamo delegati/e Rsu dal marzo 2008 e che da quella data
MAI avevamo avuto conoscenza di liste di lavoratori comandati prima dello
sciopero del 31 dicembre scorso. Come facevamo a condividere se dopo il marzo
2008 non era mai successo, e prima non esistevamo come sindacato in azienda? Semmai
esisteva, come detto, l’usanza di vagliare la disponibilità dei lavoratori, ma
di certo noi non la condividevamo. E comunque ci sono in un comportamento
aziendale notevoli differenze, che il giudice non coglie, tra argomentare
(anche pubblicamente come succede spesso) la propria contrarietà allo sciopero
(comportamento legittimo), fare pressioni esplicite sui lavoratori per inibire
l’adesione allo sciopero e/o vagliare la disponibilità a lavorare facendo
quindi pressioni implicite (comportamento illegittimo ma, come detto, difficile
da dimostrare) e stilare una lista di lavoratori comandati (comportamento
clamorosamente illegittimo e dimostrabile con le prove scritte come abbiamo
fatto).
Sempre
al punto 14 si legge poi che in realtà quei lavoratori non erano comandati
perché “avevano preventivamente manifestato la propria disponibilità a lavorare
in occasione dello sciopero”. A parte che non è vero (o almeno non lo è per
tutti e cinque), ma poi, se veramente
avevano dato la loro disponibilità a lavorare, che bisogna c’era allora di
comandarli? E al punto 21, il giudice parla di “lista di lavoratori
impropriamente definiti comandati”. Impropriamente? Ma a definirli così era
stata proprio l’azienda scrivendolo in intestazione! Il giudice ha deciso (per
loro) che l’hanno scritto ma in realtà intendevano un’altra cosa. Pazzesco.
Chiudiamo
la nostra analisi con il punto 20 della sentenza. Il giudice dice che “ciò che
è emerso è una prassi sindacale che ha consentito sino ad oggi alla parte
datoriale di fare ricorso al cosiddetto crumiraggio diretto e di limitare, in
via preventiva, i danni conseguenti allo sciopero dei lavoratori.”
E
qui non possiamo che rilevare e sottolineare con forza che se al nostro fianco
in questa battaglia giudiziaria ci fossero state anche le altre sigle sindacali
Cgil-Cisl-Uil, avrebbero potuto testimoniare insieme a noi cosa successe
veramente in quei giorni. Ossia, ad esempio, che l’ipermercato di Livorno non
fu l’unico punto vendita dove ci fu precettazione, ma ciò accadde in tutti i
negozi della provincia di Livorno e anche nella sede di Vignale Riotorto.
Oppure avrebbero potuto negare ciò che l’azienda ha scritto nella propria
memoria di controparte, ossia che le sigle sindacali “da sempre addirittura
sottoscrivono per accettazione” le liste dei lavoratori comandati. E tante
altre cose avrebbero potuto dire, per smontare questo concetto di “era la
prassi” che a quanto pare è stato decisivo nella pronuncia del giudice. Invece
niente, ad oggi solo un assordante silenzio proviene da Cgil-Cisl-Uil. Visto
che andremo in appello, li invitiamo pubblicamente a rompere questo silenzio e a
contattarci per testimoniare nel secondo grado di giudizio. Noi abbiamo avuto
il coraggio di metterci la faccia per difendere un diritto fondamentale di tutti
i lavoratori, questo coraggio dovrebbero trovarlo anche loro.
Coordinamento Usb Unicoop Tirreno
Livorno
Non ho la possibilità di leggere direttamente gli atti ma da quanto scrivi tra virgolette mi pare una ricostruzione che forza l'interpretazione data dal Giudice. Voglio dire che non si capisce perché non ha accolto il ricorso.
RispondiEliminaA me pare per il Giudice ci sia una carenza, meglio, una irrilevanza delle prove portate. Anche in vista dell'Appello, la dimostrazione dell'esistenza o meno di una prassi di stilare la lista dei lavoratori che saranno presenti non è stato il punto giuridicamente rilevante.
Quello che mi pare il Giudice nega che sia stato provato è che ci sia stata pressione sui presenti i quali, in mancanza di prova contraria, si presume (sembra dire il Giudice) siano persone che, liberamente, non hanno voluto scioperare.
L'espressione "crumiraggio diretto" per quanto suoni sgradevole non designa un illecito.
Se questo è vero, credo serva a poco qualsiasi testimonianza e ricostruzione "storica" sulle prassi nel comunicare a questo o quel sindacato la lista "dei presenti": occorrerà dimostrare che quella lista sia un ordine di servizio a cui non ci si può sottrarre, che quei presenti, anziché essersi dichiarati non interessati a partecipare allo sciopero, sono stati obbligati a non scioperare!
Se questo è stato il ragionamento del Giudice, temo che l'unica "prova" valida possa venire solo dai diretti interessati (o da eventuali testimoni diretti delle eventuali minacce").
Questo, ripeto, mi pare si possa derivare dai brevi brani delle motivazioni riportati e da una veloce ricerca su internet riguardo il "crumiraggio".
Dino
[...segue qui per i limiti di righe pubblicabili in ogni Commento:]
RispondiEliminaVEDI:
<< laddove risultasse provato che la parte datoriale, anziché limitarsi a vagliare preventivamente la disponibilità dei lavoratori a svolgere la prestazione lavorativa, avesse esercitato sugli stessi indebite coazioni o avesse ordinato lo svolgimento dell’attività lavorativa, la condotta dovrebbe senz’altro dichiararsi antisindacale >> ....
<< Non risulta per contro né allegato né provato che i cinque lavoratori di cui alla lista siano stati fatti destinatari di ordini, in forma scritta o orale, di presentarsi al lavoro durante la giornata di sciopero, o siano stati minacciati di sanzioni nel caso di inottemperanza a tale ordine. >> ....
<< lista di lavoratori impropriamente definiti comandati >> ....
<< ciò che è emerso è una prassi sindacale che ha consentito sino ad oggi alla parte datoriale di fare ricorso al cosiddetto crumiraggio diretto e di limitare, in via preventiva, i danni conseguenti allo sciopero dei lavoratori.>>
E VEDI:
"(NOTA2:) Il crumiraggio diretto è quello praticato dai dipendenti di un'azienda che non intendono scioperare ....
20. Il datore di lavoro in caso di sciopero può quindi, anche quando non vengano in rilievo interessi pubblici ma venga in rilievo il suo interesse privato, procedere alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri lavoratori, non aderenti alla astensione o impiegati in settori nei quali non è stato proclamato lo sciopero.
21. Si può anche ritenere che la riorganizzazione aziendale volta a limitare gli effetti negativi dello sciopero per l’azienda possa consistere tanto nell’impiego dei lavoratori non scioperanti nei compiti propri dei lavoratori in sciopero, quanto in compiti diversi, che permettano comunque di elidere gli effetti negativi per il datore di lavoro.
22. Non ogni scelta funzionale a tal fine è però consentita. Il limite è costituito dal fatto che la sostituzione deve essere fatta in modo legittimo.
23. Sicuramente legittimo è lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica, nel pieno rispetto dell’art. 2103 c.c., o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore, cui saranno riconosciuti i diritti previsti da tale norma, senza peraltro ledere i diritti dei lavoratori sostituiti.
24. Diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, o chiamati a svolgere attività diverse ma che neutralizzino gli effetti dello sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori."..... .
QUI:
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=358:sciopero&catid=37:civile&Itemid=29 ].
Dino.
Dino, quindi (se ho capito bene) secondo te è normale che un'azienda comunichi i nomi di lavoratori comandati, basta però che questi lavoratori sappiano che comunque possono scioperare lo stesso perché tanto nessuno li sanzionerà. Ma allora per cosa li comandano scusa?? E soprattutto, come fanno i lavoratori ad avere la certezza che non rischiano niente? Non pensi che tanti lavoratori oggetto di precettazione il problema di andare dall'azienda a chiedere "ma cosa mi fate se sciopero lo stesso?" non se lo pongono neanche e, intimoriti dal vedere il loro nome su una lista di quel tipo, vanno a lavorare e basta? In che mondo vivi? Non lo cogli il significato del potere aziendale di esercitare una pressione illecita su un lavoratore per non farlo scioperare? Una LISTA DI LAVORATORI COMANDATI per te non è una pressione sui dipendenti?? Per esserlo l'azienda deve anche aggiungere "e se non vieni a lavorare ti sanziono!"?? Non pensi che sta già nella parola "comandati" questa minaccia sanzionatoria?
RispondiEliminaCiò che noi vogliamo che venga sancito è che non basta dire (DOPO!) che tanto non ci sarebbe stata nessuna sanzione per chi, precettato, avesse comunque deciso di scioperare. Perché altrimenti per un'azienda è facile: comandano i lavoratori e gli mettono il dubbio su cosa potrebbe succedergli se non vengono a lavorare, poi dopo (SOLO SE qualcuno tira fuori lo scandalo) dicono che comunque non li avrebbero sanzionati se avessero scioperato. Certo, facile. Così intanto hanno ottenuto ciò che volevano, ossia che i dipendenti non scioperassero, poi dopo semmai penseranno alle eventuali conseguenze.
Per quanto riguarda la "prassi", ti sbagli di grosso: è stata DECISIVA per la sentenza. E prova ne è il numero di volte che questa parola ricorre nelle motivazioni. Capisco che ti fa comodo dire che non lo è stata perché così hai la giustificazione (tua verso te stesso, non verso i lavoratori) per il non voler testimoniare in giudizio come delegato Rsu, ma è un tentativo un po' misero di sfuggire alle responsabilità (e quando ci vuole anche al coraggio) di un rappresentante dei lavoratori che si rispetti.
Comunque grazie Dino, la richiesta che vi avevamo fatto era esattamente nel verso opposto (ossia di rompere il silenzio dandoci una mano a difendere il diritto di sciopero, non certo sostenendo praticamente le ragioni dell'azienda), comunque almeno ora sappiamo cosa pensa la Uil. O meglio, lo sappiamo in parte, perché ad esempio sulla vostra presunta "prassi" di "sottoscrivere da sempre per accettazione" come Cgil-Cisl-Uil le liste dei precettati, non hai risposto.
PS
La parte del tuo commento in cui riporti la nozione di "crumiraggio diretto" non la trovo utile al ragionamento. Lo so bene che un lavoratore può decidere liberamente di non aderire ad uno sciopero, ma ripeto, in questo caso LI HANNO COMANDATI. Non importa sapere se qualcuno di questi sarebbe venuto lo stesso a lavorare, perché nel momento in cui LI COMANDI, per te azienda non è più rilevante sapere se facevano sciopero o venivano comunque, perché tanto LI HAI COMANDATI. CO-MAN-DA-TI. Capisci? Lo dice la parola stessa: è un COMANDO, un ORDINE.
Poi magari si sorprende pure perchè la Uil all'Iper avrà sì e no un paio d'iscritti...
RispondiEliminaGrazie per questa tua lezione di Vita, Diego.
RispondiEliminaIo cercavo solo di capire e far capire, ragionandoci insieme, come mai un Giudice non ha dato seguito a ciò che tu continui a dare per SCONTATO e OVVIO(quindi alla fine cosa è successo? il Giudice era ubriacato? o non ha fatto in tempo a leggere il blog prima di decidere??).
Magari avresti potuto rispondere fornendo qualche riga in più delle motivazioni del Tribunale anziché le tue personali.
Invece ti sei comportato come Bersani&Vendola dopo la batosta delle elezioni che pensavano di stravincere: continua a dire che la colpa è degli altri e che lui non ha perso, ha "non-vinto"!
Io avevo usato più volte e in tutto il testo espressioni come "A me pare per il Giudice.... Quello che mi pare il Giudice...".
Tu hai distorto dall'inizio il senso di tutto il mio intervento ("Dino quindi secondo te è normale che"...) e hai voluto sfruttare l'occasione per un attacco gratuito annunciato da tempo(del resto siamo in epoca di "guru" della rete che minacciano chi non si allinea incodizionatamente....).
Mi scuso se ho invaso questo spazio per duri e puri (e Anonimi "filosofi"): un errore che eviterò in futuro.
Dino.
1- Nel nostro comunicato abbiamo fatto un'analisi delle motivazioni della sentenza. Un'analisi ovviamente che parte dal nostro punto di vista, mi sembra una cosa normale, visto che la pronuncia del giudice non ci trova d'accordo. Dov'è il problema? I giudici possono anche sbagliare, e PER NOI ha sbagliato. Ciò non significa che non rispettiamo la sentenza, ci mancherebbe, ma abbiamo il diritto sia di fare appello sia di dire la nostra in merito. Anche perché scusa, te lo immagini un giudice di appello che in udienza dice alla parte ricorrente: "come vi permettete?? con questo vostro fare appello intendete dire forse che il giudice di primo grado si era ubriacato??"
RispondiElimina2- Secondo te, potevamo pubblicare la sentenza intera all'interno di un comunicato? Lo sai quant'è lunga? E' chiaro che dovevamo per forza estrapolare i punti salienti e più importanti, altrimenti veniva un comunicato di 10 pagine che non leggeva nessuno. "Fornire qualche riga in più delle motivazioni delle motivazioni del Tribunale anziché le mie personali", dici. Ma se il comunicato è pieno zeppo di pezzi di sentenza! La formula che abbiamo scelto è passaggio sentenza-commento, passaggio sentenza-commento, ci sembra la migliore per far capire la questione ai lavoratori, il riportare la sentenza intera senza passaggi esplicativi non avrebbe assolutamente aiutato la comprensione.
3- Anche sul paragone con Bersani-Vendola che non accettano la sconfitta hai preso un abbaglio, visto che nella parte iniziale del comunicato c'è scritto: "il Giudice del Lavoro di Livorno Raffaella Calò ha respinto il ricorso con cui chiedevamo che fosse pronunciata l’antisindacalità della condotta di Unicoop Tirreno in occasione dello sciopero dello scorso 31 dicembre". Non mi sembra proprio che abbiano negato la sconfitta. Poi è vero anche che abbiamo individuato 3 punti che rappresentano riconoscimenti importanti per tutti i lavoratori, ma questa non è una ricostruzione nostra, è il giudice che ha sancito a chiare lettere ciò che noi diciamo da sempre, ossia che la precettazione al di fuori dei servizi pubblici essenziali non esiste e che i lavoratori scioperanti non rischiano sanzioni. Dovevamo non dirlo? E' scritto nella sentenza! Dovevamo ometterlo? Per quale motivo?
Fra l'altro ti faccio notare che, essendo riconoscimenti importanti per tutti i lavoratori, lo sono anche per te. Ma a quanto pare questa cosa non ti piace molto, perché non ci hai speso neanche mezza parola per esprimere soddisfazione.
4- Io sono partito subito a raffica con quelle domande (che poi, appunto, erano solo domande, magari scritte con impeto, ma pur sempre semplici domande, alle quali tra l'altro continui a non rispondere), non certo per stravolgere il senso del tuo intervento, ma perché volevo sottolineare che in tutto il tuo lungo commento non hai trovato il benché minimo spazio per un tuo giudizio SINDACALE sull'operato aziendale. E questo per me è grave. Hai deciso di improvvisarti provetto giurista senza aver letto né la memoria di controparte aziendale, né la sentenza nella sua totalità, ma al contempo ti sei ben guardato dall'esprimere un giudizio dal quale secondo me un delegato che rappresenta i lavoratori non si può esimere.
Sono 7 domande, vattele a rileggere e rispondici per favore, perché SONO QUELLE le risposte dalle quali si capisce come la pensa sindacalmente un delegato.
Perché così sembra che tu sia contento della nostra sconfitta, che in realtà non è una sconfitta solo nostra ma di tutti i lavoratori, quindi anche tua.
[Segue]
[Continuo dal commento precedente]
RispondiElimina5- Per quanto riguarda l'attacco gratuito, ti rispondo prima di tutto che non è stato gratuito visto che ho semplicemente risposto a un tuo intervento. E poi se lo vuoi chiamare attacco chiamalo pure attacco, non me ne vergogno. Io attacco e attaccherò sempre chi, rivestendo un ruolo di rappresentante dei lavoratori, non si schiera su argomenti importanti come questo. Citando Gramsci: odio gli indifferenti, odio chi non parteggia. Prendi posizione e rispondi alle domande.
6- Sul concetto di guru della rete, mi metto a ridere. Siamo sempre presenti fisicamente nelle battaglie, mettendoci le nostre facce senza paura, e i colleghi ci vedono ogni giorno. Non mi sembra proprio che ci nascondiamo dietro alle tastiere, e comunque quando scriviamo lo facciamo firmandoci.
7- Non ti scusare, non hai invaso niente e qui non ci sono duri e puri. Solo lavoratori e lavoratrici con la passione di voler migliorare le proprie condizioni lavorative e quelle dei colleghi, e di battersi contro le ingiustizie.
Leggendo il commento di Dino pensavo si trattasse del commento di un dirigente Coop (ovviamente non conosco Dino). Ho appreso con sgomento che Dino è un sindacalista, uno di quei sindacalisti a cui l'azienda ha precettato uno sciopero indetto. Si poteva immaginare una levata di scudi contro una "comandata" non praticabile nel commercio ed invece Dino difende la sentenza, l'analizza, la condivide nel merito. Con quale maglia gioca questa partita Dino? Io un'idea me la sono fatta...
RispondiEliminaDip. Coop Rosa
RispondiEliminaNo, fatemi capire...Dino è un delegato sindacale????? Un Rsu!?!?!?!?!?
[Ampio estratto senza commento. Dino]
RispondiElimina[pag. 1/5] TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO..
..Con ricorso ex art. 28 l. n. 300/70 depositato in data 8 marzo 2013, la USB ha chiesto l'accertamento della condotta antisindacale posta in essere da Unicoop Tirreno soc. cop. in occasione dello sciopero del 31.12.2012. ....
[pag. 2/5] ..Requisito sufficiente per la PROPONIBILITA' della domanda è la permanenza degli effetti della condotta antisindacale.
Tali effetti tuttavia si ritengono non sussistenti alla data della proposizione della domanda giudiziale, avvenuta nel marzo 2013, per le seguenti ragioni. ....
[pag. 3/5] ..Riconoscendo l'esistenza di una prassi sindacale in forza della quale la parte datoriale, nell'imminenza di uno sciopero, vagliava la disponibilità di alcuni lavoratori di effettuare regolarmente la propria prestazione lavorativa....
Lo stesso delegato RSU Perez, sentito come persona informata sui fatti nel corso del presente giudizio, ha confermato l'esistenza di detta prassi dichiarando che "in precedenza era capitato altre volte, nel corso di altri scioperi, che la società resistente, per mezzo dei propri preposti, avesse vagliato la disponibilità dei lavoratori a svolgere la regolare attività lavorativa durante il giorno dello sciopero.." ....
..La peculiarità della condotta datoriale nel caso di specie [è] consistita nella redazione di una lista di lavoratori c.d. comandati e nella sua immediata consegna al delegato RSU, dietro richiesta di quest'ultimo.
Non risulta per contro né allegato né provato che i cinque lavoratori di cui alla lista siano stati fatti destinatari di ordini, in forma scritta o orale, di presentarsi a lavoro durante la giornata dello sciopero, o siano stati minacciati di sanzioni nel caso di inottemperanza a tale ordine. Non sussiste dunque né allegazione né prova di una precettazione dei lavoratori nel caso di specie. ....
[pag. 4/5] ..La comunicazione al delegato RSU dei nomi dei lavoratori "comandati" (rectius, che avevano preventivamente manifestato la propria disponibilità a lavorare in occasione dello sciopero) e delle relative mansioni. Comunicazione, si aggiunge, richiesta dal delegato RSU Perez ed immediatamente fornita dalla società resistente ... non è tale da ritenere esistente, al momento della proposizione della domanda, una intimidazione dei lavoratori o una restrizione al libero esercizio dell'attività sindacale ....
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie difetti l'attualità della specifica condotta antisindacale addebitata alla società ricorrente; conseguentemente, deve dichiararsi l'INAMMISSIBILITA' della domanda per carenza dei presupposti di cui all'art. 28 l. 300/70.
..Si osserva che il ricorso non pare fondato neppure nel MERITO...
[pag. 4/5] ..Ciò che è emerso è una prassi sindacale che ha consentito sino ad oggi alla parte datoriale di fare ricorso al c.d. crumiraggio diretto ... Come accennato in precedenza, non sono emersi elementi fattuali da inferire l'esistenza di una precettazione in senso proprio o la minaccia o irrogazione di sanzioni ai lavoratori che, interpellati dai preposti del datore di lavoro, hanno rifiutato di manifestare in anticipo la propria intenzione di aderire allo sciopero, o hanno comunicato la propria adesione o, ancora, pur avendo manifestato la propria disponibilità a rendere la prestazione lavorativa hanno successivamente mutato avviso, aderendo allo sciopero.
Di talché, impregiudicata ogni valutazione sulla correttezza di tale prassi, si ritiene che il dato estrinseco de LA REDAZIONE DI UNA LISTA di lavoratori impropriamente definiti "comandati" e della sua consegna al rappresentante sindacale che ne aveva fatto espressa richiesta, NON ASSUME RILEVANZA tale da ritenere esistente ed attuale una condotta antisindacale.
Quindi?
RispondiEliminascusate l'ignoranza ma questo Dino della uil che ha scritto tutta la sentenza, come fa ad avere in mano la sentenza intera se la uil non era parte del processo visto che c'erano solo usb e azienda? gliel'ha data l'azienda per mandarlo a scrivere qui?! o gliel'avete data voi di usb?
RispondiEliminaNo non gliel'abbiamo data noi di Usb, ma sinceramente non sarebbe stato un problema dargliela visto che, come già ampiamente dimostrato, non abbiamo proprio niente da nascondere e chiunque voglia leggerla basta che ce la chieda e gliene forniamo una copia.
RispondiEliminaComunque devo correggerti, Dino non ha riportato tutta la sentenza ma solo alcuni passaggi, omettendo ad esempio fra le altre cose che il giudice ha riconosciuto che la nostra possibilità di adire il Tribunale prima dello sciopero effettivamente "era di difficile realizzazione sotto il profilo pratico" (lo sciopero era il 31 dicembre e in mezzo c'era un week-end).
E' vero che anche noi non l'abbiamo riportata per intero (per i motivi già precisati nei commenti precedenti), ma la differenza è che Dino ha riportato solo passaggi negativi, mentre noi abbiamo fatto un'analisi più complessiva riprendendo le motivazioni ed evidenziando sia i punti positivi (pochi) che quelli negativi (purtroppo un po' di più) e commentandoli. Ora incredibilmente sembra che Dino stia facendo passare che noi nel comunicato non abbiamo scritto le ragioni per le quali il giudice ha respinto il ricorso, ma il comunicato è qui (e affisso nei negozi) sotto gli occhi di tutti ed è possibile leggere tranquillamente che tra i punti della sentenza che abbiamo riportato (8 in tutto) ce ne sono molti di più con le motivazioni per le quali ci hanno dato torto (6, che ricomprendono più o meno tutte le motivazioni, comprese quelle aggiunte dopo da Dino a voler dimostrare non si capisce bene cosa) rispetto a quelli che abbiamo ritenuto positivi (2). Forse gli ha dato noia che abbiamo messo anche questi due punti che sanciscono principi fondamentali per i lavoratori. O forse gli ha dato fastidio che sui punti negativi abbiamo fatto un nostro commento sindacale, visto che lui orgogliosamente ha premesso "Ampio estratto senza commento" (come se per un delegato sindacale astenersi da commenti possa essere una cosa di cui vantarsi...).
La cosa più assurda di tutta questa storia è che quello sciopero l'avevano indetto CGIL CISL E UIL ma poi in tribunale c'è andato l'USB.Eppure mi ricordo bene che in quei giorni erano parecchio incazzati anche loro per le liste dei comandati!mah...
RispondiEliminaIscritta CGIL
E ti meravigli??
RispondiEliminaBasta parlare con Giancarlo o sentire il Franceschini a qualche riunione per capire che il loro modo di fare sindacato si basa sulla tutela dei diritti dell'azienda, mica di quelli dei lavoratori...
Ex iscritto CGIL
Cosa c'entra??Se non lo avevano indetto loro non mi sarei meravigliata,invece l'avevano indetto loro quindi mi meraviglio
RispondiElimina