mercoledì 2 gennaio 2013

Comunicato stampa

Sabato 29 dicembre 2012

Lavoratori precettati per lo sciopero del 31 dicembre
Gravissima condotta antisindacale di Unicoop Tirreno

Questa mattina i nostri delegati Rsu dell’Ipercoop di Livorno hanno ricevuto dalla Direzione aziendale una comunicazione scritta in cui figurano i nomi di dipendenti “comandati” (quindi obbligati a presentarsi al lavoro) per lo sciopero del 31 dicembre. Abbiamo notizia che la stessa cosa sta accadendo anche negli altri negozi, e sul quotidiano Il Tirreno di oggi (sabato 29 dicembre) compare una posizione ufficiale dell’azienda in cui si parla espressamente di “lavoratori comandati”.

Come Coordinamento Usb Unicoop Tirreno Livorno siamo increduli e indignati per una decisione che si pone fuori dalla legge e viola il costituzionale diritto di sciopero.

Ricordiamo infatti che nel settore del commercio, non rientrando tra i servizi pubblici essenziali, non esiste l’istituto della precettazione. E che comunque in quei settori (ma, lo ribadiamo, non nel nostro) le procedure per la precettazione prevedono tutta una serie di passaggi precedenti e non possono certo concretizzarsi con una comunicazione unilaterale dell’azienda.

Come articolazione provinciale di Usb Livorno ci siamo attivati immediatamente con i nostri legali per studiare la fattibilità di un ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori per condotta antisindacale da parte della Coop.

Nel frattempo, vogliamo tranquillizzare i lavoratori e le lavoratrici: tutti possono aderire allo sciopero e nessuno rischia niente.


Articolo 28 Statuto dei Lavoratori – Condotta antisindacale
"Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento antisindacale, nei 2 giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto di cui al 1 comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.” 

Coordinamento Usb Unicoop Tirreno Livorno

Nessun commento:

Posta un commento